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Evasione fiscale: i rischi della fittizia residenza all'estero

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Evasione fiscale: i rischi della fittizia residenza all'estero - finanza news

La pianificazione fiscale aggressiva può realizzarsi tramite la fittizia localizzazione della residenza fiscale all'estero, in particolare in Stati a fiscalità privilegiata, con l'obiettivo di ottenere un indebito risparmio d'imposta. Tali fenomeni di esterovestizione non sono considerati elusione, ma vera e propria evasione fiscale, poiché si basano su elementi dichiarativi falsi.

Sulla base del principio della tassazione dell'utile mondiale (world wide taxation), una volta stabilita la reale residenza fiscale di un soggetto passivo, lo stesso è assoggettato alla tassazione in uno Stato per i redditi prodotti ovunque nel mondo.

Le novità del D.lgs. 209/2023 sulla residenza fiscale

L'art. 1 del D.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 ha introdotto modifiche riguardanti la residenza delle persone fisiche. Secondo l'art. 2 del D.P.R. n. 917/1986, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni o 184 in caso di anno bisestile) presentano nel territorio dello Stato uno dei seguenti elementi:

  • La residenza ai sensi del codice civile;
  • Il domicilio, inteso come luogo in cui si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari;
  • La presenza fisica nel territorio.

L'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente non costituisce più una "presunzione assoluta". Il contribuente deve ora vincere una "presunzione legale relativa", dimostrando l'effettivo trasferimento all'estero dei propri interessi economici, professionali e familiari.

Il regime per i cittadini in Paesi a fiscalità privilegiata

Il comma 2-bis dell'art. 2 del Tuir prevede che i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi e trasferiti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (individuati dal D.M. 4 maggio 1999) siano considerati fiscalmente residenti in Italia, salvo prova contraria. Per superare tale presunzione iuris tantum, il contribuente deve fornire elementi probatori che attestino un reale e duraturo collegamento con lo Stato di migrazione, non limitandosi alla semplice prova negativa di non essere residente in Italia.

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